Società di danza - Circolo Bolognese

Società di Danza - Circolo Bolognese

Statuto  


Titolo I - Associazione


Art.1

E’ costituita l’associazione “Società di Danza – Circolo Bolognese” (d’ora in poi Associazione), la quale è democratica e non ha scopo di lucro.

Art.2 L’Associazione ha sede in Bologna.
Art.3

L’Associazione si riconosce negli scopi e nelle finalità della “Società di Danza”.

Art.4

Scopo principale dell’Associazione è la diffusione della cultura di danza nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d’arte, cultura e spettacolo. In particolare l’Associazione potrà:

 

a) Operare direttamente ed in via mediata per la creazione e l’adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività di danza e teatro.
 

b) Assumere  la gestione di teatri e strutture e servizi legati all’adempimento dello scopo sociale menzionato.
 

c) Produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici; scambiare lavori di propria produzione con lavori di altri enti, associazioni e compagnie teatrali e di ballo, importare lavori di danza e teatro e allestirli per scolari, studenti, lavoratori e pensionati.
 

d) Organizzare corsi di formazione e perfezionamento nei vari campi dell’attività di danza e di teatro.
 

e) Assegnare premi, diplomi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell’arte della danza e del teatro.
 

f) Promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per l’approfondimento e la diffusione dell’arte della danza e del teatro.
 

g) Provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di materiali scientifici e divulgativi relativi alle discipline di danza e teatro.

   

Titolo II - Soci


Art.5

Possono far parte dell’Associazione persone fisiche, enti, associazioni e circoli, tutti con diritto ad un solo voto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire riduzioni per particolari categorie di soci. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art.6

Per essere ammessi all’Associazione occorre inoltrare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo che la vaglierà ai fini dell’ammissione, pagare la tessera di iscrizione ed accettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione. L’emissione della Tessera Sociale testimonia l’accettazione della domanda. L’eventuale mancata accettazione della domanda di iscrizione deve essere motivata e fatta pervenire al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Art.7

La tessera sociale ha validità per tutto l’anno sociale che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.

Art.8

Sono soci aderenti coloro che avendo presentato domanda siano stati in seguito ammessi. Sono soci onorari coloro che sono designati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze nel campo della cultura, dello spettacolo o nei confronti dell’ Associazione. Questi ultimi non sono tenuti al pagamento del contributo.

Art.9

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità. I casi di indegnità saranno sanciti dall’Assemblea dei soci.

   

Titolo III - Organi dell’Associazione


Art.10

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • i Revisori dei Conti.

Art.11

L’Assemblea dei soci è formata dai soci promotori e dagli altri soci aderenti, ammessi con tesseramento a carattere strettamente personale. L’elenco dei soci è tenuto dal Segretario generale su un apposito registro ed è controllabile in qualsiasi momento. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno su decisione del Consiglio Direttivo secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione che deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima della convocazione dell’assemblea. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea deve pur essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea delibera sul bilancio consultivo e preventivo, su indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto e su quant’altro ad essa assemblea demandato per legge o per statuto.

Art.13

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo nel caso di approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro socio. Le proposte che i soci intendono portare all’ordine del giorno dell’Assemblea generale ordinaria devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell’Assemblea stessa. Le proposte saranno all’ordine del giorno se fatte da almeno un decimo dei soci. Le proposte all’ordine del giorno sono approvate se raggiungono la metà più uno dei voti dei presenti all’Assemblea.

Art.14

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria deliberare sulle seguenti questioni:

 

a) approvazione di modifiche allo Statuto, costituita con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

 

b) trasferimento della sede legale, costituita con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

 

c) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, costituita con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art.15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua successione, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale.

Art.16

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Al Presidente spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la facoltà di riscuotere e quietanzare somme per qualunque importo ed a qualunque titolo dovute all’Associazione, nonché di assumere obbligazioni anche mediante anticipazioni o scoperture bancarie con la facoltà di consentire cessioni di contributi, erogazioni, a qualsiasi titolo dovute da Enti pubblici a garanzia delle altre operazioni bancarie. Il Presidente e il Segretario possono delegare, in tutto o in parte, i loro poteri esclusivamente a soci aderenti, per la realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Art.17

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Art.18

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione. Esso procede alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell’Associazione chiedendone la ratifica all’Assemblea dei soci.

Art.19

I Revisori dei Conti vengono nominati in numero dispari dall’Assemblea dei Soci, anche tra estranei. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti provvedono al controllo finanziario delle attività dell’Associazione. In caso di dimissioni o di decesso di un Revisore dei Conti, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua successione, chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Art.20

I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali e di non promuovere azioni legali ed interventi estranei nei confronti dell’Associazione a meno di parere sfavorevole dei Revisori dei Conti. Tutte le controversie tra soci ed organi associativi che siano direttamente derivanti dalle attività organizzate, dirette o patrocinate dall’Associazione, in quanto non rientrano nelle competenze degli organi statutari regolamentari sono decise dai Revisori dei Conti funzionanti come collegio arbitrale, che decide senza formalità e in veste di amichevole compositore. Agli effetti interni l’esecuzione delle disposizioni arbitrali è disposta dal Presidente.

   
 

Titolo IV - Risorse economiche ed esercizio sociale


Art.21

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

 

a) quote e contributi degli associati; 

 

b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;

 

c) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

 

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

 

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

 

f) erogazioni liberali di associati e di terzi;

 

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

 

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art.22

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.23

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. L’eventuale avanzo di gestione sarà interamente destinato alle attività istituzionali per perseguire gli scopi sociali, eventualmente accantonandolo nel fondo indivisibile di riserva, e in nessun caso ridistribuito tra i soci.

   

Titolo V - Scioglimento


Art.24

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’attivo patrimoniale per fini analoghi a quelli previsti dal presente Statuto o a fini di utilità sociale..

Art.25

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

   
Prima stesura: Bologna, 21 Novembre 2000
modificato e approvato dall'Assemblea dei soci il 20 Dicembre 2006