Società di Danza - Circolo Bolognese
Statuto
|
|
|
|
Titolo I - Associazione
|
Art.1 |
E’ costituita l’associazione “Società
di Danza – Circolo Bolognese” (d’ora in poi Associazione), la quale è
democratica e non ha scopo di lucro. |
Art.2 |
L’Associazione ha sede in Bologna. |
Art.3 |
L’Associazione si riconosce negli scopi e nelle finalità della
“Società di Danza”. |
Art.4 |
Scopo principale dell’Associazione è la
diffusione della cultura di danza nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi,
come forma di aggregazione sociale, forma d’arte, cultura e spettacolo.
In particolare l’Associazione potrà:
a) Operare direttamente ed in via mediata per
la creazione e l’adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo
svolgimento di attività di danza e teatro.
b) Assumere la gestione di teatri e strutture e
servizi legati all’adempimento dello scopo sociale menzionato.
c) Produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali,
televisivi, radiofonici e cinematografici; scambiare lavori di propria
produzione con lavori di altri enti, associazioni e compagnie teatrali
e di ballo, importare lavori di danza e teatro e allestirli per scolari,
studenti, lavoratori e pensionati.
d) Organizzare corsi di formazione e perfezionamento
nei vari campi dell’attività di danza e di teatro.
e) Assegnare premi, diplomi, borse di studio per studenti
e cultori delle varie discipline dell’arte della danza e del teatro.
f) Promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi
e iniziative culturali per l’approfondimento e la diffusione dell’arte
della danza e del teatro.
g) Provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di
materiali scientifici e divulgativi relativi alle discipline di danza e
teatro. |
|
|
|
Titolo II - Soci
|
Art.5 |
Possono far parte dell’Associazione persone fisiche, enti,
associazioni e circoli, tutti con diritto ad un solo voto. I soci sono tenuti al
pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire
riduzioni per particolari categorie di soci. La quota sociale rappresenta
unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico
dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o
di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. |
Art.6 |
Per essere ammessi all’Associazione occorre inoltrare domanda
scritta e firmata al Consiglio Direttivo che la vaglierà ai fini
dell’ammissione, pagare la tessera di iscrizione ed accettare le norme
statutarie e regolamentari dell’Associazione. L’emissione della Tessera Sociale
testimonia l’accettazione della domanda. L’eventuale mancata accettazione della
domanda di iscrizione deve essere motivata e fatta pervenire al richiedente
entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa. |
Art.7 |
La tessera sociale ha validità per tutto l’anno sociale che va
dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. |
Art.8 |
Sono soci aderenti coloro che avendo presentato domanda siano
stati in seguito ammessi. Sono soci onorari coloro che sono designati dal
Consiglio Direttivo per particolari benemerenze nel campo della cultura, dello
spettacolo o nei confronti dell’ Associazione. Questi ultimi non sono tenuti al
pagamento del contributo. |
Art.9 |
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni
e per morosità. I casi di indegnità saranno sanciti dall’Assemblea
dei soci. |
|
|
|
Titolo III - Organi dell’Associazione
|
Art.10 |
Sono organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea dei soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
i Revisori dei Conti.
|
Art.11 |
L’Assemblea dei soci è formata dai soci promotori e dagli altri
soci aderenti, ammessi con tesseramento a carattere strettamente personale.
L’elenco dei soci è tenuto dal Segretario generale su un apposito registro ed è
controllabile in qualsiasi momento. L'Assemblea può essere ordinaria e
straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello
Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento
dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. |
Art.12 |
L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno su
decisione del Consiglio Direttivo secondo quanto indicato nell’avviso di
convocazione che deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima della
convocazione dell’assemblea. L'Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea deve pur
essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea
delibera sul bilancio consultivo e preventivo, su indirizzi e direttive generali
dell’Associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello
Statuto e su quant’altro ad essa assemblea demandato per legge o per statuto. |
Art.13 |
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, di votare e di essere
eletti, tutti gli associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota
annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri
associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo nel caso di
approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alla responsabilità dei
consiglieri. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare
una sola delega in rappresentanza di un altro socio. Le proposte che i soci
intendono portare all’ordine del giorno dell’Assemblea generale ordinaria devono
essere presentate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data
dell’Assemblea stessa. Le proposte saranno all’ordine del giorno se fatte da
almeno un decimo dei soci. Le proposte all’ordine del giorno sono approvate se
raggiungono la metà più uno dei voti dei presenti all’Assemblea. |
Art.14 |
Spetta alla
competenza dell'assemblea straordinaria deliberare sulle seguenti questioni:
a) approvazione di modifiche allo Statuto, costituita con la presenza di 2/3 dei
soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b)
trasferimento della sede legale, costituita con la presenza di 2/3 dei soci e
con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
c) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo,
costituita con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata col voto
favorevole di 3/4 dei soci. |
Art.15 |
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri
eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di
decesso di un componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima
riunione provvede alla sua successione, chiedendone convalida alla prima
Assemblea annuale. |
Art.16 |
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un
Vice Presidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del
Consiglio. Al Presidente spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in
giudizio, nonché la facoltà di riscuotere e quietanzare somme per qualunque
importo ed a qualunque titolo dovute all’Associazione, nonché di assumere
obbligazioni anche mediante anticipazioni o scoperture bancarie con la facoltà
di consentire cessioni di contributi, erogazioni, a qualsiasi titolo dovute da
Enti pubblici a garanzia delle altre operazioni bancarie. Il Presidente e il
Segretario possono delegare, in tutto o in parte, i loro poteri esclusivamente a
soci aderenti, per la realizzazione delle finalità dell’Associazione. |
Art.17 |
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei
suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al
consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice
Presidente. |
Art.18 |
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione. Esso
procede alla compilazione del
Regolamento per il funzionamento dell’Associazione chiedendone la ratifica
all’Assemblea dei soci. |
Art.19 |
I Revisori dei Conti vengono nominati in numero dispari
dall’Assemblea dei Soci, anche tra estranei. Essi durano in carica tre anni e
sono rieleggibili. I Revisori dei Conti provvedono al controllo finanziario
delle attività dell’Associazione. In caso di dimissioni o di decesso di un
Revisore dei Conti, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla
sua successione, chiedendone convalida alla prima assemblea annuale. |
Art.20 |
I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, il
Regolamento e le deliberazioni degli
organi sociali e di non promuovere azioni legali ed interventi estranei nei
confronti dell’Associazione a meno di parere sfavorevole dei Revisori dei Conti.
Tutte le controversie tra soci ed organi associativi che siano direttamente
derivanti dalle attività organizzate, dirette o patrocinate dall’Associazione,
in quanto non rientrano nelle competenze degli organi statutari regolamentari
sono decise dai Revisori dei Conti funzionanti come collegio arbitrale, che
decide senza formalità e in veste di amichevole compositore. Agli effetti
interni l’esecuzione delle disposizioni arbitrali è disposta dal Presidente.
|
|
|
|
Titolo IV - Risorse economiche ed esercizio sociale
|
Art.21 |
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo
svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli
associati;
b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c) contributi
dell’Unione europea e di organismi internazionali;
d) entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e)
proventi delle cessioni di beni e
servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) erogazioni
liberali di associati e di terzi;
g)
entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
h) altre
entrate compatibili con le finalità sociali. |
Art.22 |
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. |
Art.23 |
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il
bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. L’eventuale
avanzo di gestione sarà interamente destinato alle attività istituzionali per
perseguire gli scopi sociali, eventualmente accantonandolo nel fondo
indivisibile di riserva, e in nessun caso ridistribuito tra i soci. |
|
|
|
Titolo V - Scioglimento
|
Art.24
|
Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di
uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’attivo
patrimoniale per fini analoghi a quelli previsti dal presente Statuto o
a fini di
utilità sociale.. |
Art.25
|
Per quanto non previsto nel
presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia. |
|
|
|
Prima stesura:
Bologna, 21 Novembre 2000
modificato e approvato dall'Assemblea
dei soci il 20 Dicembre 2006
|
|