Legge
regionale 34/2002
"Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale"
pubblicata sul bollettino ufficiale n. 172 del 9.12.2002.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME
DI PRINCIPIO
Art.
1
Oggetto e finalità della
legge
-
La Regione
Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell’associazionismo come
espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile
e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della
comunità regionale.
-
La Regione
favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e ne
sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle
rivolte a tutta la collettività.
-
A tal fine la
Regione, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione, ispirandosi ai principi
ed ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n.
383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), con la
presente legge detta norme per la valorizzazione
dell’associazionismo di promozione sociale quale espressione
d’impegno e pluralismo della società civile.
-
Con la
presente legge, la Regione detta altresì i principi generali che
favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia
dell’autonomia delle associazioni stesse.
-
Art.
2
Associazioni di promozione
sociale
-
Ai fini della
presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale
le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della
legge n. 383 del 2000 per perseguire, senza scopo di lucro,
interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di
attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di
terzi e finalizzate:
-
all´attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle
culture e della solidarietà fra i popoli;
-
allo
sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed
alla rimozione degli ostacoli che impediscono l´attuazione dei
principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e
di pari opportunità, favorendo l´esercizio del diritto alla
salute, alla tutela sociale, all´istruzione, alla cultura, alla
formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle
capacità professionali;
-
alla
tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
-
alla
ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
-
alla
diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli
stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle
relazioni sociali;
-
allo
sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di
interesse locale;
-
alla
tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
-
al
conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
-
Ai fini della
presente legge, non sono considerate associazioni di promozione
sociale i soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della legge
n. 383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni
degli associati non strettamente funzionali e necessari al
perseguimento degli scopi di promozione sociale dell’associazione.
-
Le
associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente
delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai
propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi
istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse
possono, per quell´evento, avvalersi di attività prestata in forma
volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle
associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di
particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o
dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Art.
3
Atto costitutivo e statuto
-
Le
associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto
e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l’autonomia
organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente
i seguenti requisiti:
-
la
denominazione e la sede legale;
-
lo scopo;
-
l´attribuzione della rappresentanza legale;
-
l´assenza
di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i
proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
-
l´obbligo
di reinvestire l´eventuale avanzo di gestione nelle attività
istituzionali;
-
la
democraticità dell´ordinamento interno, ed in particolare
l´elettività delle cariche associative, l´uguaglianza degli
associati anche in riferimento all´esercizio del voto
individuale, nonché l´effettività del rapporto associativo. In
relazione alla particolare natura di talune associazioni, il
Presidente della Regione, sentito l´osservatorio regionale di
cui all´articolo 14, può consentire deroghe alla presente
disposizione;
-
i criteri
per l´ammissione e l´esclusione degli associati ed i loro
diritti ed obblighi;
-
l´obbligo
di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di
approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
-
le
modalità di scioglimento dell´associazione e l´obbligo di
devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini
di utilità sociale.
TITOLO II
REGISTRI DELL’ASSOCIAZIONISMO
DI PROMOZIONE SOCIALE
Art.
4
Registri delle associazioni
di promozione sociale
-
Sono istituiti
il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni di
promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli effetti
rispettivamente l’albo regionale e gli albi provinciali delle
associazioni di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme
per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo).
-
Nei registri
di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni di promozione
sociale che, avendo sede ed operando nel territorio regionale ed
essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono
costituite e svolgono effettivamente l’attività da almeno un anno.
-
Nel registro
regionale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza
regionale, e precisamente:
-
le
associazioni che operino in almeno cinque province del
territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate
su base associativa;
-
gli
organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni
di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno
cinque registri provinciali.
-
Nei registri
provinciali possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza
regionale.
-
L’iscrizione
nei registri di cui al presente articolo è condizione necess aria
per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del
2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazi one
previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore,
fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest’ultima
richiesti.
-
L’iscrizione
nei registri di cui alla presente legge è incompatibile con
l’iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge
regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di
attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul
volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).
Art.
5
Registri comunali
-
Al fine di
perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i
Comuni possono prevedere l’istituzione di registri comunali delle
associazioni di promozione sociale.
-
Nei registri
di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell’Ente locale, d’ufficio
le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che
hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato
da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo
iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e
sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
-
Le
associazioni iscritte unicamente nei registri comunali acquisiscono
titolo a:
-
accedere a
contributi erogati dai Comuni titolari dei registri;
-
accedere a
rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 12 e 13;
-
accedere
all’assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei
medesimi Comuni, così come previsto dall´articolo 8, comma 3;
-
accedere
alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste
dall’articolo 15.
-
I Comuni
possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei
registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui
all’articolo 12, commi 2 e 3.
Art.
6
Procedure per l´iscrizione,
la cancellazione e la revisione
-
Relativamente
al registro regionale, le modalità di iscrizione, cancellazione e
revisione vengono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge con deliberazione
da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
-
Relativamente
ai registri provinciali e comunali, in attuazione dell’articolo 117,
comma 6 della Costituzione, le Province e i Comuni, ciascuno
relativamente ai propri ambiti di competenza, con propri regolamenti
disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione,
nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure
stabiliti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
-
Il
procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione
dei termini per eventuali documentazioni integrative.
-
Avverso i
provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri regionale,
provinciali e comunali e avverso i provvedimenti di cancellazione
dai registri regionale, provinciali e comunali sono ammessi i
ricorsi di cui all’articolo 10 della legge n. 383 del 2000.
TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE
Art.
7
Forme di sostegno
dell´associazionismo sociale
-
La Regione con
la presente legge favorisce l’associazionismo di promozione sociale
attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei
soggetti iscritti nei registri regionale e provinciali.
-
La Regione
favorisce altresì l’acquisizione da parte delle associazioni delle
informazioni e degli strumenti utili all’accesso ai finanziamenti e
alle iniziative nazionali e dell’Unione Europea.
-
Art.
8
Fornitura di spazi e
attrezzature
-
Ai sensi
dell’articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000,
n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10
aprile 1989, n. 11), la Regione può concedere, anche a titolo
gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio
disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro regionale.
-
Gli spazi e le
attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni
sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo
svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti
condizioni:
-
le spese
di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle
associazioni concessionarie;
-
l´associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del
bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo
il normale deperimento d´uso;
-
la
concessione può comportare una decurtazione del canone di
locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione
straordinaria le cui spese siano sostenute dall’associazione
concessionaria.
-
Le Province,
gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli
enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle
normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei
registri analoghe opportunità per l´uso di spazi e attrezzature di
loro proprietà o a loro disposizione.
Art.
9
Contributi finanziari per il
sostegno dell´associazionismo
-
La Regione
assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro
regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e
diffusione regionale volti:
-
alla
conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e
dell’evoluzione storica dell´associazionismo;
-
al
rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli
associativi e di raccordo interassociativo;
-
alla
formazione e all´aggiornamento degli aderenti;
-
al
potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
-
alla
tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con
più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e
immobile di valore storico.
-
La Regione
assegna altresì contributi alle Province per il sostegno di piani di
intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le
associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei
registri provinciali.
-
La Giunta
regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le
priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per
l’accesso e per l’erogazione delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e
2.
-
Art.
10
Diritto di partecipazione e
di informazione
-
Le
associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali
nell’ambito della Conferenza Regionale del Terzo Settore di cui
all’articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma
del sistema regionale e locale):
-
partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si
riferisce la loro attività;
-
possono
proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di
attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e
agli enti locali nelle materie di loro interesse.
-
Alle
associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di
accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto
dall’articolo 26 della legge n. 383 del 2000.
Art.
11
Formazione, aggiornamento e
qualificazione
-
La Regione
promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione degli
operatori e degli associati delle associazioni di promozione
sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione
professionale e di educazione degli adulti.
Art.
12
Convenzioni fra associazioni
di promozione sociale e soggetti pubblici
-
La Regione,
gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di
promozione sociale verso terzi di cui all’articolo 2.
-
Gli Enti di
cui al comma 1 debbono pubblicizzare la volontà di stipulare
convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima
conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel
settore oggetto della convenzione
-
Le convenzioni
debbono precisare almeno:
-
le
attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle
finalità statutarie dell´associazione, nonché le loro modalità
di espletamento;
-
le risorse
umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di
interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature
e i beni strumentali impiegati nell´espletamento delle attività
di cui alla lettera a), nonchè le loro condizioni di
utilizzazione;
-
i costi
relativi alla copertura assicurativa, a carico dell´Ente
pubblico, delle persone messe a disposizione da parte
dell´Associazione, adeguatamente all´attività svolta e con
riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in
materia di lavoro dipendente;
-
l´ammontare dell´eventuale partecipazione finanziaria dei
contraenti;
-
le
modalità di rimborso delle spese documentate;
-
le
modalità di verifica dell´attuazione della convenzione;
-
la durata,
le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
-
Gli Enti
pubblici possono erogare alle associazioni di promozione sociale
iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o
progetti di pubblico interesse.
-
Art.
13
Criteri di priorità per le
convenzioni
-
La scelta, da
parte degli Enti pubblici di cui all’articolo 12, comma 1,
dell’associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi
in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene
valutando l´attitudine e le capacità operative delle associazioni,
considerando nel loro complesso:
-
l´esperienza maturata nell´attività oggetto di convenzione;
-
il livello
qualitativo adeguato all’attività convenzionata in ordine agli
aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
-
l´offerta
di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo
svolgimento delle attività di pubblico interesse;
-
la sede
dell´associazione e la presenza operativa nel territorio in cui
deve essere svolta l´attività;
-
il tipo e
la qualità della formazione curata dall´associazione;
-
la
partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli
specifici settori d´intervento;
-
ulteriori
criteri, di volta in volta individuati, in ragione della
particolare tipologia della convenzione stipulata, e
preventivamente pubblicizzati dall´ente pubblico.
-
Qualora le
attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa
particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti
di cui all’articolo 12, comma 1 possono stipulare convenzioni
dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di
capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni
stesse.
-
Art.
14
Osservatorio regionale
associazionismo di promozione sociale
-
E’ istituito
l’Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale,
quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore
di cui all’articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999.
-
La Giunta
regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore,
con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le
modalità di funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1.
-
L’Osservatorio
svolge le seguenti funzioni:
-
analizzare
le necessità del territorio e le priorità di intervento;
-
favorire
la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati,
documenti e testimonianze riguardanti le attività di promozione
sociale di cui all’articolo 2, comma 1;
-
promuovere
direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
regionale e provinciali, iniziative di studio e di ricerca ai
fini della promozione e dello sviluppo delle attività di
promozione sociale di cui all’articolo 2, comma 1;
-
formulare
proposte operative in materia di promozione sociale.
-
La Regione,
sentito l’Osservatorio, promuove ogni quattro anni la "Conferenza
regionale della promozione sociale" cui partecipano i soggetti
pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.
Art.
15
Riduzione di tributi locali
-
Gli Enti
locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi
del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),
possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria
competenza a favore delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri di cui alla presente legge.
Art.
16
Destinazione d’uso delle sedi
e dei locali associativi
-
La sede delle
associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono
le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni
d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori
pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fin i de lla formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765),
indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
-
La
destinazione d’uso rimane invariata fintanto che le associazioni
occupano gli spazi.
-
Art.
17
Attività di controllo
-
La Regione e
le Province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto
sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri, al fine di verificare l’effettiva esistenza e permanenza
dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle
modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di
valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
-
Le Province
stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1,
nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione
consiliare, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale
regionale.
-
Qualora venga
riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per
l’iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle
attività, previa diffida e concessione di un termine per il
ripristino delle condizioni necessarie, l’amministrazione competente
procede alla cancellazione dai registri.
-
Avverso i
provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i
ricorsi ai sensi dell’articolo 6, comma 4.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art.
18
Oneri finanziari
-
Agli oneri
finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa
fronte nell’ambito di capitoli afferenti le unità previsionali di
base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.
-
Art.
19
Norme di indirizzo e
coordinamento
-
Al fine di
garantire uniformità nell´interpretazione e nell´applicazione della
presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, può emanare apposite direttive.
-
Art.
20
Modificazioni di leggi
regionali
-
Alla legge
regionale 22 agosto 1994 n. 37 (Norme in materia di promozione
culturale) sono apportate le seguenti modificazioni:
-
la lettera
b) del comma 1 dell´articolo 4 è sostituita dalla seguente:
"b) associazioni culturali e organizzazioni operanti anche in
campo culturale";
-
la lettera
b) del comma 1 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:
"b) progetti che in conformità degli indirizzi del programma
triennale di cui all’articolo 3, vengono presentati da
associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito
culturale";
-
il comma 3
dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
"3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le
organizzazioni di cui al comma 1 lettera b) devono essere
iscritte rispettivamente nei registri delle associazioni di
promozione sociale e nei registri del volontariato.".
-
Alla legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono
apportate le seguenti modificazioni:
-
il comma 4
dell’articolo 2 è così sostituito:
"4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono
realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con
soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive
riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nei
registri regionale e provinciali delle associazioni di
promozione sociale, attraverso:
a) la concessione di contributi per attività, iniziative
sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza,
di livello almeno regionale;
b) la promozione di campagne di informazione per il
miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché
per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività
sportive.";
-
il comma 1
dell’articolo 8 è così sostituito:
"1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono
concessi ad enti locali, associazioni iscritte nei registri
regionale e provinciali delle associazioni di promozione
sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse
attualizzato, con abbattimento non superiore all´80 per cento
del tasso praticato dall´istituto bancario.";
-
il comma 1
dell’articolo 11 è così sostituito:
"1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni,
nell´ambito della propria programmazione, a sostegno delle
attività organizzative e di coordinamento delle associazioni
regionali sportive e ricreative iscritte nel registro regionale
di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti
di promozione, diffusione e organizzazione dell´associazionismo
sportivo e ricreativo.".
-
Art.
21
Abrogazione di norme
-
La legge
regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la
valorizzazione dell´associazionismo) è abrogata.
-
Il comma 5
dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13
(Norme in materia di sport) è abrogato.
-
Il comma 4
dell’articolo 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35
e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28) è abrogato
-
L’articolo 3
della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’albo
regionale delle Associazioni "Pro-Loco") è abrogato.
-
Art.
22
Norma transitoria
-
Restano salve
le iscrizioni effettuate negli albi di cui alla legge regionale n.
10 del 1995, nonchè nell’a lbo di cui all’articolo 3 della legge
regionale n. 27 del 1981.
-
Restano salve
inoltre le domande di iscrizione negli albi di cui alla legge
regionale n. 10 del 1995 presentate prima dell’entrata in vigore
della presente legge.
-
Entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione e le
Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza,
provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri di cui
alla presente legge i soggetti iscritti negli albi e nei registri di
cui al comma 1, nonché a completare i procedimenti di iscrizione di
cui al comma 2.
-
Entro
centoventi giorni dall’adozione dell’atto ricognitivo di cui al
comma 3, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito di
competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle
leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla
presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.
-
Le convenzioni
tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla
loro scadenza. L’eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto
dalla presente legge.
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