Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio
1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine
per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo
della legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato
della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati,
adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662
del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione
del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di
imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
.
Art. 1.
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne
l'oggetto esclusivo o principale di attivita'.
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, all'articolo 87, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato
in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle
predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato
in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello
Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.".
Art. 2.
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attivita'
1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non
commerciali, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito
degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti
enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di
cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi
finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli
enti stessi.".
2. Le attivita' indicate nell'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione
dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinche'
l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa
considerarsi occasionale.
Art. 3.
Determinazione dei redditi e contabilita' separata
1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli
enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e
servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e
di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che
corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e'
deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche
finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto.";
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la
contabilita' separata qualora siano osservate le modalita' previste per
la contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli
stessi enti.".
Art. 4.
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l'articolo 109 e' inserito il seguente:
"Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali).
- 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive
dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le
associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non
commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria
del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti
nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita'
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente
ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui
agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attivita':
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di
servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza
della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le
attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di
anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha
effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e'
esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La
revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei
redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.".
Art. 5.
Enti di tipo associativo
1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente l'attivita' svolta dagli enti di tipo
associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si
considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di
altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali,
nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.";
b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche' le predette
attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al
comma 4-bis non e' considerata commerciale anche se effettuata da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche' da
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma
3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in
materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul
lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i
casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter
e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei
relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita'
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma
4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria.".
2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo
associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti:
"sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona"; nello stesso comma, il terzo periodo e'
soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle
pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: "e
sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di
cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.
287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e
bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'
istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita'
sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo
periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei
relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita'
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data
predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111,
comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi
dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera
b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, il termine di cui al comma 3 e' di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l'articolo 111, e' inserito il seguente:
"Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non
commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie,
l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti
prevalentemente attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto
anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale,
al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al
valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita'
istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto
alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi,
le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita'
commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in
cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e
comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del
patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione
nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio
del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica
secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili.".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"Le disposizioni sulla perdita della qualifica di
ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.".
Art. 7.
Enti non commerciali non residenti
1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non
residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: "senza
tenerne contabilita' separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e
3 dell'articolo 109" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le
disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109".
Art. 8.
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili
degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine,
i seguenti:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e
finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche
di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai
sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del
reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito
nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni,
relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui
all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
Art. 9.
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o
beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a
registrazione entro il 30 settembre 1998, e' esente dalle imposte sulle
successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di
valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non da' luogo, ai
fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di
plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e
compreso il valore di avviamento, ne' costituisce presupposto per la
tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario,
a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita'. Qualora
il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore
cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in
sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo
pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalita' determinate con
decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre
1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei
beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva e'
stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito
d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408
del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del
1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7
dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di
conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per
cento.
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in
vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al
primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 30 settembre 1998, optare per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il
pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del
valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui
all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano
dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in
regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il
bene di proprieta' dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di
impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di
tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle
imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale
Art. 10.
Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa'
cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza
personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico
e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti
di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla
lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport
dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della
tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati
o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla lettera a)
del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o
gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si
trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta'
sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte nei settori della
assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e
i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente
da fondazioni, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione della cultura e
dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura
e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5),
6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a
quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione che, in
ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla
lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento
delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai
loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi
direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e
8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati
o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai
loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore
economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide
ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.
645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge
3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il
presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza
di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di
sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi
superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i)
del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei
registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni
di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle
organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui,
rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n.
381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e
associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente
le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto
del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli
enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i
movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Art. 11.
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
1. E' istituita presso il Ministero delle finanze
l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate
nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attivita'
previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni
alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel
cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in
conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze. La predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei
soggetti che, alla predetta data, gia' svolgono le attivita' previste
all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresi' comunicata
ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di
ONLUS.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al
comma 1 e' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni
previste dal presente decreto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze
da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalita' di esercizio del controllo relativo
alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di
ONLUS, nonche' i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni
previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione dello stesso.
Art. 12.
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6,
comma 1, del presente decreto, e' inserito il seguente:
"Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa' cooperative, non
costituisce esercizio di attivita' commerciale lo svolgimento delle
attivita' istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita' di
solidarieta' sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente
connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.".
Art. 13.
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti,
dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di
lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo
soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai
singoli soci di societa' semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla
societa' medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g),
h) e i)" sono sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilita' sociale
deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la
lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di
servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille
dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";
c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h),
i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti commerciali non
residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del
comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1
dell'articolo 13-bis";
e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti,
le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1
dell'articolo 13-bis".
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici,
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito
commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2,
qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo
corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2
milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2,
lettera c-sexies), del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a
condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio
delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da
conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad
utilizzare direttamente i beni in conformita' alle finalita'
istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal
presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il
quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in
apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la
quantita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni
di beni facilmente deperibili e di modico valore si e' esonerati
dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori
condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante
non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies)
del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il
soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal
comma 1-bis, del medesimo articolo 114.
Art. 14.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla
individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le
parole: "solidarieta' sociale," sono inserite le seguenti: "nonche'
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),";
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti
dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle ONLUS";
2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS";
3) nel numero 19), dopo le parole: "societa' di mutuo soccorso con
personalita' giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole
riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e
da ONLUS";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi
finalita' di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da
ONLUS";
c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti
non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".
Art. 15.
Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo
secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle
attivita' istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione
dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Art. 16.
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti
pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle
ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non
si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Art. 17.
Esenzioni dall'imposta di bollo
1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti
e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l'articolo 27, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche'
copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).".
Art. 18.
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)
sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".
Art. 19.
Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai
trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalita'
di pubblica utilita'" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche'
quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)".
Art. 20.
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla
relativa imposta sostitutiva
1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante
disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica
utilita'", sono inserite le seguenti: ", nonche' da organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale
sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta dalle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
Art. 21.
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle
ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro
pertinenza e dai connessi adempimenti.
Art. 22.
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a
titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e degli atti traslativi
o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo
periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene
a favore di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire
250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), e'
aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). A condizione che la
ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per
lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi l'effettivo
utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione
mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.";
b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 11-bis
- 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale: lire 250.000.".
Art. 23.
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
1. L'imposta sugli spettacoli non e' dovuta per le
attivita' spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
occasionalmente dalle ONLUS nonche' dagli enti associativi di cui
all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attivita'
richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di
ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente
competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno
essere stabiliti condizioni e limiti affinche' l'esercizio delle
attivita' di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
Art. 24.
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nell'articolo 40, primo comma del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto
pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie,
dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti:
"organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo
le parole: "enti morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o
banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la
seguente: "ONLUS,".
Art. 25.
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle societa' cooperative, a pena
di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con
compiutezza ed analiticita' le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito
documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
organizzazione, distinguendo le attivita' direttamente connesse da
quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la
relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato
dall'articolo 22;
b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e
18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore
a lire 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di
servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti
contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma
166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti
qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli
inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli
2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attivita'
istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di
ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo
le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle
scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto
delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui
all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a),
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle
regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui
all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di
due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o
piu' revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.".
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le
disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attivita'
richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Art. 26.
Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le
disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le
norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art. 27.
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale
1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
"organizzazione non lucrativa di utilita' sociale", ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno e' vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.
Art. 28.
Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti legali e degli
amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista
dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle
ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in
assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le
disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del
medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2
milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di
inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, e' punito con la
sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai
sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio
delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale
della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi
amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei
benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o
consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in
solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle
imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
Art. 29.
Titoli di solidarieta'
1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di
solidarieta'" e' riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal
reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed
il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro delle finanze, purche' i fondi raccolti,
oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle
ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le
condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi
effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione del presente articolo.
Art. 30.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in
vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 1997.